“Una misura fondamentale per il rilancio di un settore industriale importantissimo per l’Italia, quello delle costruzioni”. Così il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha definito, annunciandola, la misura contenuta nel Decreto Rilancio – il Superbonus – che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”. Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Tutto chiaro? Non esattamente. Perché dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto e, in agosto, il varo dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del ministero dello Sviluppo Economico, si attende ora che si pronunci la Corte dei conti alla quale sono stati trasmessi. Per entrare in vigore dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ma per ora ancora nulla. L’art. 119 del decreto Rilancio prevede interventi che accedono direttamente al superbonus (interventi trainanti) e altri che possono accedervi solo se effettuati insieme ai primi (trainati). In breve, gli interventi trainanti che accedono direttamente al Superbonus 110% riguardano l’isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici. I trainati riguardano, tra l’altro, la riqualificazione energetica su edificio esistente; finestre e infissi; impianti di climatizzazione invernale; sistemi di termoregolazione con generatori ibridi o con pompe di calore; pannelli solari; impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili; sistemi di building automation; impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica; colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’aspetto più innovativo della norma è probabilmente rappresentato dalla possibilità offerta dall’art. 121 del Decreto Rilancio di scegliere tra due opzioni alternative: lo sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il diavolo nei dettagli
“Da persona abituata alle leggi tecniche sono purtroppo obbligato a dire ‘vedremo’, perché abbiamo il decreto generale, ma manca il 90% degli attuativi. Ora, se il diavolo si nasconde nei dettagli, nei decreti attuativi italiani il diavolo ci sguazza come un girino in uno stagno” sottolinea Samuele Broglio, responsabile norme di Confartigianato. Una battuta, ma non troppo perché “molte, troppe volte gli attuativi sono stati non dico rivoluzionati, ma sicuramente cambiati in quella che è l’applicazione pratica. L’incentivo 110%, e anche quello che riguarda il 50%, è ancora fermo alla Corte dei conti da settimane. E quando vedo cose ferme in Corte dei conti mi preoccupo, perché si tratta di un organo che ha il potere di stravolgere tutto”. Per altro, se “il decreto va almeno nella direzione giusta, più coraggio non avrebbe guastato”. L’esperto fa anche presente che, quando gli attuativi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, si aprirà il capitolo della Faq e delle circolari ministeriali. In pratica, evidenzia, con la pubblicazione si apre la fase delle domande e dei dubbi dei tecnici, cui il ministero deve dare risposte. Solo a quel punto si farà chiarezza e si potrà davvero partire. Ma al momento la situazione è “al palo”: “se dovessimo oggi impostare uno sgravio al 110% su una casa, non sappiamo assolutamente che cosa fare. O meglio, in linea generale sappiamo che dobbiamo produrre un certificato energetico ex ante, fotografare la situazione. Dopodiché realizzare un progetto di miglioramento energetico di due classi. Quindi, progetto alla mano, splittare i valori dei singoli elementi, ad esempio valori dei cappotti, degli isolamenti dei tetti, dei serramenti delle caldaie. Ora, se il certificato energetico ex ante lo possiamo spannometricamente realizzare, ma i tecnici dovranno poi certificare due cose: la coerenza tecnica dell’intervento, quindi che ci sia stato il salto di due classi energetiche, e questo è abbastanza chiaro. Ma dovranno anche certificare la coerenza economica dell’intervento”. E qui iniziano i problemi, perché non è chiaro “in base a cosa va certificata la coerenza economica. Nel decreto sono indicati i requisiti minimi tecnici, ma non è chiaro se ci si deve riferire a prezziari regionali o provinciali. Peraltro, la cessione del credito 110% è rigidamente vincolata a questa valutazione di coerenza economica. Non stiamo parlando di bruscolini”. Quello che oggi si può fare è lavorare ancora alla vecchia formula dell’Ecobonus 50% in attesa che venga modificato dal nuovo decreto che, tra l’altro, “fissa dei valori termici molto più bassi, anche se non sappiamo ancora quali”.